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Chi paga l’I.C.I. - Concetto di abitazione principale – Aliquote - Detrazioni –
Modalità di pagamento e ravvedimento operoso – Dichiarazione I.C.I.

L’I.C.I., imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili  situati nel territorio dello Stato;

  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;

  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

FABBRICATI RURALI

Sono esclusi dall'imposta i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa, purché soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133), così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998.

I fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità devono essere accatastati e comunque scontano l'ici, si  rinvia al sito dell'agenzia del territorio per le informazioni sulle procedure di classamento dei suddetti immobili - www.agenziaterritorio.it.
La ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
L’eventuale attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata dal contribuente qualora ritenga che il proprio immobile sia rurale e allo stesso modo anche il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento all'imposta di un fabbricato che non abbia le caratteristiche della ruralità.

CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Il decreto legislativo n.504/92 definisce l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale Art. 8 comma 2: “Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, la Finanziaria 2007 ha stabilito che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
L’art.1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, esenta dal pagamento dell’ICI l’abitazione principale del soggetto passivo a condizione che non sia accatastata nelle categorie A1, A8 e A9. 
Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio u.s. ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi dal 29 maggio.
I contribuenti godono dell’esenzione già per il pagamento dell’acconto dell’ICI dovuta per il 2008 e quindi a decorrere dal 16 giugno. Benché la norma non sia esplicita si ritiene che il regime di favore in discorso si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 817 e 818 cod. civ. emerge che le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale a condizione che l’immobile sia asservito alla stessa.
L’art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 oltre all’abitazione principale del soggetto passivo prende in considerazione anche altri immobili
:

  • la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario. L’esenzione spetta purché detto soggetto non possieda un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, come dispone l’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992;

  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale aventi categoria A1, A8, A9, si continua ad applicare la detrazione prevista dal Decreto legislativo 504 art. 8 comma 2 (103,29).
Secondo quanto indicato nella Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DF del 5 giugno, l’esenzione non spetta per l’unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, che per legge è assimilata all’abitazione principale a condizione che non risulti locata. Ad essa continua ad applicarsi la detrazione di base di 103,29 euro. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ha rilevato che “si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione”. E’previsto con apposita norma che il credito derivante dalla detrazione per l’abitazione principale, che non sia completamente assorbito dall’imposta dovuta per l’abitazione, si possa utilizzare per la pertinenza. Per sapere se si ha diritto alla detrazione, nonché per conoscerne le condizioni e l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.

 ALIQUOTE

Questo Comune non ha modificato le aliquote già in vigore nell'anno 2010 e quindi per l'anno 2011 si confermano le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini i.c.i.:

1. Aliquota ordinaria del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

2. Aliquota del 5,5 per mille per l’ abitazione principale e le relative pertinenze, detrazione 103,29 €  
Per le pertinenze si precisa che in base all'art. 18 comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI ai sensi della CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE e dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
 

PAGAMENTO

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
la prima rata (acconto) da pagare tra il 1° e il 16 giugno è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
la seconda rata da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Per il calcolo automatico dell’imposta potete utilizzare il seguente file
 "Calcolo ICI per fabbricati muniti di rendita catastale".
L' importo da versare va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Per quanto riguarda i fabbricati, l‘ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

  • moltiplicatore 140: immobili classificati nel gruppo catastale B (es. scuole, ospedali, musei)

  • moltiplicatore 34: immobili di categoria catastale C1 (negozi)

  • moltiplicatore 50: immobili di categoria catastale A10 (uffici) e D

  • moltiplicatore 100: immobili accatastati in categoria A o C (ad eccezione di quello indicato al punto 2)

    Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
    Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
    L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. 
    In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore. Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella
     circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
    Per il pagamento dell’imposta l'agente della riscossione è la MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. che invia ai contribuenti moduli prestampati sui quali l’importo da versare deve essere determinato in autoliquidazione dall’interessato  tenuto conto delle avvertenze in precedenza indicate e di quelle che  seguono:
    può essere effettuato sia mediante c/c postale n° 69151629 Intestato a: MAGGIOLI TRIBUTI S.p.A. RISCOSSIONE ICI Anno 2011 sia con il modello F24 in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versato dal 1° maggio 2011. Si precisa che i codici tributo necessari per il versamento telematico sono i seguenti:

cod. tributo F24

descrizione

3901

ici per abitazione principale

3902

ici per terreni agricoli

3903

ici per aree fabbricabili

3904

ici per gli altri fabbricati

3906

ici interessi

3907

ici sanzioni

Il Comune di Campotosto è contraddistinto, per il pagamento telematico, dal cod. B569. 
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione, entro il 16 dicembre applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.
Nel caso in cui accada di dimenticarsi di versare l'ICI, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. 
Infatti, per evitare che vengano applicate sanzioni elevate per tali omissioni, il Contribuente che si accorge, prima che se ne accorga l'Ufficio, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. 
Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, e dall'articolo 1, comma 20, Legge n° 220/2010) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
Di seguito sono indicate le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo in quanto risulta essere il caso più frequente.
Omesso versamento del tributo.
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.
Se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 2,5% dell'imposta dovuta e non versata, se la violazione è stata commessa dopo 30 gg la sanzione è pari al 3% , gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 3% annuo fino al 31/12/2009, del 1% annuo a partire dal 01/01/2010 fino al 31/12/2010, e del 1,5% annuo a partire dal 01/01/2011.
Entro il 31 dicembre 2010 è possibile sanare anche gli omessi versamenti relativi all'anno 2009 in presenza, però, di regolare dichiarazione ICI presentata nei termini.
Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un normale bollettino di versamento ICI, compilarlo indicando nelle voci parziali (terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale, altri fabbricati, detrazione) l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e non versata, mentre il totale da versare dovrà contenere, oltre all'imposta dovuta, le somme dovute per sanzioni ed interessi arrotondando la somma all'euro , dovrà essere barrata l'apposita casella "ravvedimento".
Il versamento può essere effettuato anche utilizzando il modello F24 ICI barrando la cesella "ravvedimento" e seguendo le normali procedure di compilazione, contrariamente a quanto avviene per il bollettino postale nel modello F24 ICI nelle voci d'imposta parziali dovranno essere comprese anche le sanzioni e gli interessi in modo che la loro somma corrisponda esattamente al totale da versare, in caso contrario la banca o l'ufficio postale non accettano il modello.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio ICI l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello
 (allegato) al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettua il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.
Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità vi invitiamo a consultare la seguente 
guida.
La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli
.

DICHIARAZIONE

 La dichiarazione dell’ICI è stata oggetto di una energica opera di semplificazione,sviluppatasi dalla legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che ha abrogato l'art. 59 della lettera L del D.lgs.15 dicembre 1997 n. 446 che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione ici  con la comunicazione.
Quindi dal 1° gennaio 2007 non potranno essere presentate le comunicazioni, ma tutte le variazioni che si sono verificate nel 2007 vanno dichiarate con gli appositi modelli di dichiarazione di cui al decreto ministeriale del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze .
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’ obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI, infatti è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
dal 15 giugno 2004 per:

  • gli atti di compravendita di immobili;

  • gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
    dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
    Non si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, poiché il MUI - che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla voltura catastale è divenuto obbligatorio da detta data.
    Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito
     www.agenziaterritorio.it.

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando: GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente: 
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l’applicazione dell’agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.
Occorre ad ogni modo precisare che il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto. 
GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON E’ STATO UTILIZZATO IL MUI.
Si tratta in particolare degli:
- immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data. Si tratta dei seguenti atti:
- assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
- conferma (quando previsto da leggi speciali);
- cessioni di beni ai creditori;
- cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
- convenzioni matrimoniali;
- costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
- costituzione di fondazione;
- costituzione di fondo patrimoniale;
- divisioni;
- donazioni;
- permuta;
- prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
- quietanza con trasferimento di proprietà;
- retrocessione;
- ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
- riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
- rinunzia di legato;
- acquisto di legato;
- costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’ obbligazione tributaria.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
Si precisa che se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, poiché la variazione della soggettività passiva nell’anno successivo alla data di stipula del contratto stesso, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno che segue l’intervenuta variazione;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’ area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
- l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI ovviamente non si deve presentare la dichiarazione nel caso in cui l’esenzione riguardi l’abitazione principale disposta dall’art.1 del d.l. n.93 del 2008;
- l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
- l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie
, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma
 
Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- l’immobile è stato oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
- l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge 
(ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
- l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
- l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.
 Si ricorda che:
soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410;
nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore;
nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetti passivi.
 Si ricorda che in caso di successione ereditaria la dichiarazione non va presentata in caso di successione  aperta entro il 25/10/2001 in quanto una copia della successione stessa verrà inviata dall'Agenzia delle Entrate. A tal proposito è bene ricordare che comunque determinate situazioni quali il valore commerciale dell'area fabbricabile oppure la destinazione del fabbricato quale abitazione principale e le pertinenze vanno comunque dichiarate in quanto nel modello delle successioni non emergono tali situazioni.

I modelli sono disponibili presso l'Ufficio I.C.I. del Comune gratuitamente.