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Calcolo dell' IMU online


NOVITÀ IMU 2013

Si pubblicano le Aliquote, le detrazioni,  la Delibera IMU 2013 e il manifesto contenente le istruzioni per il versamento del Saldo IMU da effettuare entro il 16/12/2013 con specifica degli immobili non soggetti, dei contribuenti tenuti al versamento, della modalità di esecuzione del versamento e di richiesta di ulteriori informazioni.

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Il Governo con il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, ha SOSPESO per l'€™anno 2013 il versamento della prima rata dell'€™imposta municipale propria di cui all'€™art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La sospensione riguarda esclusivamente le seguenti categorie di immobili:

Abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchéalloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

L’imposta deve essere interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). Per detti immobili l’imposta deve essere calcolata  nel modo seguente:

  • L’aliquota fissa dello 0,76% è riservata a favore dello Stato con indicazione nel modello F24 del nuovo codice tributo 3925;
  • L’aliquota dello 0,2% è a favore del Comune con indicazione nel modello F24 del nuovo codice tributo 3930.

 

  • Versamento IMU NON RESIDENTI
  • Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale IMU 2012
  • Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria IMU
  • Modello definitivo dichiartazione IMU
  • Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU

 

Che cosa è l'IMU

É la nuova imposta, istituita in via sperimentale dall’anno 2012, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Chi la paga

I cittadini che sono tenuti al pagamento dell’IMU, denominati soggetti passivi, sono: i proprietari degli immobili situati nel Comune  o i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing) e il concessionario di aree demaniali.

Su quali immobili si paga

I fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli a qualsiasi uso destinati.

Cosa si intende per fabbricato

Il fabbricato è l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; sono compresi tra i fabbricati anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Cosa si intende per abitazione principale

L’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (contribuente) ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.

Cosa si intende per pertinenza dell’abitazione principale

La pertinenza dell’abitazione principale è il fabbricato classificato nelle categorie catastali C/2 (magazzini, cantine e soffitte), C/6 (garage e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). L’assimilazione all’abitazione principale è praticabile per una sola unità di ciascuna delle predette categorie.

Cosa si intende per area edificabile

L’area edificabile è l’area utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Cosa si intende per terreno agricolo

Il terreno agricolo è il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del Codice Civile.

Su quali immobili non si paga

Non si paga l’IMU:

- sugli immobili posseduti nel territorio comunale dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dagli enti del servizio sanitario nazionale , che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- sui fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E;

- sui fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. del 29/09/1973 n. 601;

- sui fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato lateranense;

- sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;

- sugli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale; 

 

Come si calcola

L’imposta totale da versare si determina moltiplicando la base imponibile per l’aliquota deliberata dal Comune, per la percentuale di possesso dell’immobile, per i mesi di possesso dello stesso diviso 12.

Imposta dovuta = Base imponibile x aliquota x

percentuale di possesso x (mesi di possesso / 12)

Calcolo della base imponibile dell’I.M.U.

Per i fabbricati iscritti al Catasto, l’imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita risultante al 1° gennaio dell’anno in corso, e moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.

Esempio : fabbricato A/3, rendita 550,00 euro, valore imponibile

= (550,00 + 5%) x 160 = 92.400,00 euro).

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

Esempio : fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140

= 88.200,00 euro).

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.

Esempio : fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile =

(1,500,00 + 5%) x 80 = 126.000,00 euro).

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013

Esempio : fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro,

Valore imponibile anno 2012 =

(10.000,00 + 5%) x 60 = 630.000,00 euro.

Valore imponibile anno 2013 =

(10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro).

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Esempio : fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile =

(1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro).

per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l’IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all’immobile);

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente può presentare all’Ufficio tributi del Comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Quando si paga

Limitatamente all’anno 2012, non è possibile pagare l’IMU in unica soluzione.

Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze, l’IMU si può pagare in due o in tre rate:

- la prima rata di acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) pari al 50 % dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge, se si decide di effettuare il versamento in due rate, pari al 33,33% se si opta per il versamento in tre rate;

- l’eventuale seconda rata di acconto entro il 17 settembre 2012 pari ad 33,33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;

- entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) si verserà la differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno, secondo le aliquote e detrazioni definitive deliberate dal Comune, e il totale versato in acconto.

Per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale l’IMU si paga in due rate:

- l’acconto entro il 18 giugno 2012 (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto - pari al 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,76% ;

- entro il 17 dicembre 2012 (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) si verserà la differenza tra l'imposta dovuta per l'intero anno e il totale versato in acconto.

N.B: La legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.

  

Come si paga

Tra le novità introdotte dall’IMU vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota dello 0,38 per cento.

La quota statale grava sugli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e di quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune.

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo, di seguito indicati.

Il versamento dell’imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

E’ possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.

In ogni riga del modello di pagamento F24 devono essere indicati i seguenti dati:

- nello spazio "Codice ente/Codice comune", il codice catastale del Comune: C322.

- nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce ad un ravvedimento operoso;

- nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;

- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);

- nello spazio “Codice Tributo” indicare il codice tributo del versamento IMU;

- lo spazio "Rateazione" deve essere compilato in accordo alle seguenti regole:

Nel caso di pagamento in tre rate, che prevede due rate rispettivamente ammontanti al 33% del totale (18 giugno e 17 settembre) più il versamento del saldo il 17 dicembre:

  • barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (prima rata);
  • barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (seconda rata);
  • barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”.

Nel caso di pagamento in due rate (50% il 18 giugno e saldo il 17 dicembre):

  • barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” (pagamento dell’acconto in unica soluzione);
  • barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101”;

- nello spazio "Anno di Riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (2012). Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

- nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

N.B. Con provvedimento, Prot. n. 2012/74461, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di pagamento “F24 Semplificato” per effettuare, a decorrere dal 1° giugno 2012, i versamenti IMU.

Tale modello contiene, oltre a quanto sopra indicato, la sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”, in cui nella colonna “Sezione”, il contribuente deve indicare il destinatario del versamento ai fini IMU: “EL” (ente locale).

La modulistica e le istruzioni sono disponibili nella pagina "Normativa e Modulistica".

Nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

QUOTA STATO

3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni

3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

 

 

Determinazione dell’Acconto per l’anno 2012

1. Aliquote per determinare l’acconto per l’anno 2012:

Per determinare l’acconto si deve fare riferimento obbligatoriamente alle aliquote di base stabilite dalla legge:

- 0,4% aliquota ordinaria per l’abitazione principale;

- 0,76 % aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

- 0,2% per i fabbricati rurali strumentali.

L’imposta complessiva va frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell’anno (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).

A saldo si verserà la differenza tra l’imposta dovuta per l’intero anno, secondo le aliquote e le detrazioni definitive deliberate dal Comune, e il totale versato in acconto.

2. Quali sono le detrazioni spettanti

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e assimilati, è riconosciuta una detrazione d’imposta di euro 200,00.

E’ prevista una ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di questa ultima detrazione non può superare l'importo massimo di euro 400 (massimo 8 figli).

3. Come si ripartiscono le detrazioni

Le detrazioni (base di € 200,00 e maggiorazione di € 50,00 per figlio) sono ripartite in parti uguali tra il numero dei comproprietari che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell’immobile adibito ad abitazione principale (e non in base alla quota di possesso), e devono essere rapportate al periodo di possesso dell’immobile.

N.B.: Nel caso in cui in un nucleo familiare siano residenti e dimoranti figli di solo uno dei comproprietari, la detrazione spetta a ciascun proprietario in misura di € 50,00 per ciascun proprio figlio naturale (o adottato).

La dichiarazione

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un modello che verrà approvato con decreto ministeriale.

Lo stesso decreto individuerà i casi in cui vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Per gli immobili sui i quali è sorto l’obbligo dichiarativo dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU

In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari  al 2,5% dall'1.1.2012, salvo diversa previsione del comune che può disporre di aumentare fino a un massimo di 3 punti il tasso legale. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 ti puoi ravvedere così come segue:

-    ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
-    ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
-    ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata,  dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il  modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice 3912: Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune
Codice 3913: Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune
Codice 3917: Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato
Codice 3919: Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato
Codice 3915: Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato

Normativa di riferimento

Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007,  D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.

 

Come contattare l’Ufficio Tributi

I contribuenti possono ricevere assistenza sull’applicazione e  il calcolo dell’Imposta IMU:

- direttamente sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.gov.it, ove sono disponibili la modulistica, la normativa e le informazioni relative al versamento e la possibilità di effettuare il calcolo automatico dell’imposta;

- direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Ragioneria in P.zza , nei seguenti giorni ed orari di apertura: il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

- tramite telefono al numero 0862.900142 o tramite fax al numero 0862.900320;

-tramite e-mail all’indirizzo:

- tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata: 

 

Allegati:
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